Datemi il controllo sulla moneta di una nazione e non mi preoccuperò di chi ne fa le leggi.
(Mayer Amschel Rothschild, banchiere tedesco del XVIII secolo, fondatore dell’impero bancario della famiglia Rothschild)
Già nel 1700 era chiaro come nel gioco dell’economia basata sul capitale (e ora sul credito) gioca un ruolo determinante la figura del “creditore”; in questo caso Rothschild dice espressamente che l’obbligazione derivante da un rapporto economico ha un peso maggiore rispetto a qualsiasi manovra politica all’interno di uno stato.
Questo scenario risulta evidente ai giorni nostri: il controllo della moneta negli stati UE è stato portato all’esterno e la politica interna non è in grado di far fronte al peso del debito monetario.
Le uniche armi in possesso degli esecutivi statali sono le misure di austerity. Esse sono efficaci sugli indicatori di breve periodo salvo poi ripercuotersi con pesanti effetti sulla crescita economica, generando un effetto a spirale negativo.
In sostanza chi controlla il debito di una nazione e la sua capacità di auto-indebitamento detiene un potere maggiore del capo di quella nazione. Facendo il parallelo con un’azienda è come dire che i creditori e le banche di questa azienda contano di più dell’amministratore delegato. Sarà sempre vero?
Statisticamente è tanto vero quanto incide il debito sull’economia dell’azienda. Maggiore è il debito in proporzione al fatturato, maggiore è la forza contrattuale e “politica” del creditore. Fin qui niente di strano: la cosa interessante è che la moderna giurisprudenza ci ha dotato di strumenti amministrativi con i quali un credito può essere convertito in equity o più facilmente nella proprietà di unasset.
Il concordato fallimentare con assuntore (artt. 124 e 137 L.F.) prevede ad esempio che un soggetto possa assumere gli oneri derivanti dal concordato; tradotto: sconta il proprio credito (o il credito di terzi) in cambio della proprietà degli asset contenuti nella procedura.
Nel caso di un privato e di una procedura esecutiva, il creditore può fare istanza di assegnazione di un immobile (art. 588 c.p.c.) oppure può proporre in accordo con l’assegnatario in asta un’istanza di accollo del debito (art. 508 c.p.c.), rinviando l’incasso a seguito della valorizzazione dell’immobile.
Ai giorni nostri in regime di contrazione economica e con questa carenza di liquidità nel mercato dei beni di consumo, comprendere il meccanismo di trasformazione che porta un credito a diventare un asset porta enormi vantaggi competitivi a coloro che sanno trovarsi al posto giusto nel momento giusto.
Emanuele Grassi